PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Alla legge 13 aprile 1988, n. 117, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

      «1. Chi ha subìto un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia può agire contro questo per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e dei danni non patrimoniali che derivano da privazione della libertà personale. L'azione civile per il risarcimento del danno è regolata dalle norme vigenti in materia»;

          b) gli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 sono abrogati;

          c) il comma 1 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:

      «1. Il procuratore generale presso la Corte di cassazione, per i magistrati ordinari, o il titolare dell'azione disciplinare, negli altri casi, devono esercitare l'azione disciplinare nei confronti del magistrato per i fatti che hanno dato causa all'azione di risarcimento, salvo che non sia stata già proposta, entro due mesi dalla comunicazione che il richiedente del risarcimento deve fare, al procuratore generale o al titolare dell'azione disciplinare, contestualmente alla richiesta di risarcimento. Resta ferma la facoltà del Ministro della giustizia di cui al secondo comma dell'articolo 107 della Costituzione».